Art. 5
Assistenza al richiedente
In vigore dal 29 apr 2004
1. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all' nonché i necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell', paragrafo 2.
2. L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta.
3. L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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