Art. 5 · Assistenza al richiedente

Art. 5

Assistenza al richiedente

In vigore dal 29 apr 2004
1.   L'autorità di assistenza fornisce al richiedente le informazioni di cui all' nonché i necessari moduli di domanda, sulla base del manuale redatto ai sensi dell', paragrafo 2. 2.   L'autorità di assistenza fornisce al richiedente, su domanda di quest'ultimo, orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno eventualmente richiesta. 3.   L'autorità di assistenza non compie alcuna valutazione della domanda.
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