Art. 4 · Informazione dei potenziali richiedenti

Art. 4

Informazione dei potenziali richiedenti

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri provvedono, con i mezzi che ritengono più idonei, affinché i potenziali richiedenti l'indennizzo abbiano accesso alle informazioni essenziali relative alla possibilità di richiedere un indennizzo.
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