Art. 10 · Comunicazione della decisione

Art. 10

Comunicazione della decisione

In vigore dal 29 apr 2004
L'autorità di decisione, avvalendosi del formulario tipo di cui all', invia la decisione sulla domanda di indennizzo al richiedente ed all'autorità di assistenza, conformemente alla legislazione nazionale, al più presto dopo la sua adozione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2004:80:oj#art-10