Art. 1 · Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza

Art. 1

Diritto di presentare la domanda nello Stato membro di residenza

In vigore dal 29 apr 2004
Gli Stati membri assicurano che, se un reato intenzionale violento è stato commesso in uno Stato membro diverso da quello in cui il richiedente l'indennizzo risiede abitualmente, il richiedente ha diritto a presentare la domanda presso un'autorità o qualsiasi altro organismo di quest'ultimo Stato membro.
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