Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 apr 2004
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di entrata in vigore del trattato di adesione. Per quanto riguarda le disposizioni della presente direttiva che adeguano la direttiva 91/414/CE modificata, nonché le direttive 2002/83/CE, 2003/37/CE e 2003/59/CE, la data di recepimento è quella stabilita. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono la presente direttiva nonché una tavola che ne precisa la concordanza con le specifiche disposizioni della presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
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