Art. 5
In vigore dal 23 apr 2004
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
(2) GU L 77 del 13.3.2004, pag. 50.
(3) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 112.
(4) Parere del comitato scientifico per le piante concernente l'inclusione del quinoxifen nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. SCP/QUINOX/002-Final. Adottato il 7 marzo 2001.
ALLEGATO I
N.
Nome comune, numeri d'identificazione
Denominazione IUPAC
Purezza (1)
Entrata in vigore
Scadenza dell'iscrizione
Disposizioni specifiche
«83
Quinoxifen
Numero CAS 124495-18-7
Numero CIPAC 566
5, 7-dicloro-4 (p-fluorofenoxi) quinolina
970 g/kg
1o settembre 2004
31 agosto 2014
Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.
Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del quinoxifen, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003.
Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Ove necessario, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e avviare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili.»
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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