Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 apr 2004
1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
«offerta pubblica di acquisto» o «offerta»: un'offerta pubblica (esclusa l'offerta della società stessa sui propri titoli) rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli, a prescindere dal fatto che l'offerta sia obbligatoria o volontaria, a condizione che sia successiva o strumentale all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente;
b)
«società emittente»: la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta;
c)
«offerente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta;
d)
«persone che agiscono di concerto»: persone fisiche o giuridiche che cooperano con l'offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
e)
«titoli»: valori mobiliari trasferibili che conferiscono diritto di voto in una società;
f)
«parti dell'offerta»: l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione dell'offerente, se l'offerente è una società, la società emittente, i possessori di titoli della società emittente e i membri dell'organo di amministrazione della società emittente o le persone che agiscono di concerto con le suddette parti.
g)
«titoli con diritto di voto plurimo»: titoli inclusi in una categoria distinta e separata e che danno diritto a più di un voto.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le persone controllate da un'altra persona ai sensi dell'articolo 87 della direttiva 2001/34/CE (12) sono considerate persone che agiscono di concerto con detta persona e tra di loro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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