Art. 14 · Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 14

Informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori

In vigore dal 21 apr 2004
La presente direttiva non pregiudica le regole sull'informazione, la consultazione e, se così disposto dagli Stati membri, la compartecipazione dei rappresentanti dei lavoratori della società offerente e della società emittente, disciplinate dalle disposizioni nazionali pertinenti, ed in particolare da quelle adottate in applicazione delle direttive 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/86/CE e 2002/14/CE.
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