Art. 12 · Accordi opzionali

Art. 12

Accordi opzionali

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Gli Stati membri possono riservarsi il diritto di non esigere che le società di cui all', paragrafo 1 con sede sociale nel loro territorio, applichino l', paragrafi 2 e 3, e/o l'. 2.   Quando si avvalgono dell'opzione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri devono comunque conferire alle società con sede sociale nel loro territorio la facoltà, che è reversibile, di applicare l', paragrafi 2 e 3, e/o l', fermo restando l', paragrafo7. La decisione della società è presa, in conformità alle norme applicabili alle modifiche dello statuto, dall'assemblea generale degli azionisti e basarsi sulle norme dello Stato membro in cui la società ha la sua sede sociale. La decisione deve essere notificata all'autorità di vigilanza dello Stato membro dove la società ha la sua sede sociale e a tutte le autorità di vigilanza degli Stati membri in cui i suoi titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione 3.   Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dagli ordinamenti nazionali, esonerare le società che applicano l', paragrafi 2 e 3 e/o l' dall'applicazione dell', paragrafi 2 e 3 e/o l', se esse sono oggetto di un'offerta lanciata da una società che non applica gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente o indirettamente, da quest'ultima, conformemente all' della direttiva 83/349/CEE. 4.   Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni applicabili alle rispettive società siano divulgate tempestivamente. 5.   Qualsiasi misura applicata secondo quanto disposto dal paragrafo 3, è soggetta dall'autorizzazione dell'assemblea generale degli azionisti della società emittente, la quale deve essere concessa non anteriormente a 18 mesi prima che l'offerta sia resa pubblica ai sensi dell', paragrafo 1.
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