Art. 84 · Allegato I

Art. 84

Allegato I

In vigore dal 31 mar 2004
Allegato II Modificato Allegati II A e II B — — Allegati I A e I B Modificato Allegato III Allegato I — — Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia Adattato Allegato IV — Allegato I — Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia Adattato Allegato V — Allegato II — Modificato Allegato VI Allegato III Allegato III Allegato II Modificato Allegato VII A, B, C e D Allegati IV, V e VI Allegato IV Allegati III e IV Modificato Allegato VIII — — — Nuovo Allegato IX Adattato Allegato IX A — , par. 2 — Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia Allegato IX B — — , par. 3 Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia Allegato IX C , adattato — — Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia Allegato X Nuovo Allegato XI Nuovo Allegato XII Nuovo (1)  La menzione «adattato» indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione «modificato». Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.
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