Art. 84
Allegato I
In vigore dal 31 mar 2004
Allegato II
Modificato
Allegati II A e II B
—
—
Allegati I A e I B
Modificato
Allegato III
Allegato I
—
—
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Adattato
Allegato IV
—
Allegato I
—
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Adattato
Allegato V
—
Allegato II
—
Modificato
Allegato VI
Allegato III
Allegato III
Allegato II
Modificato
Allegato VII A, B, C e D
Allegati IV, V e VI
Allegato IV
Allegati III e IV
Modificato
Allegato VIII
—
—
—
Nuovo
Allegato IX
Adattato
Allegato IX A
—
, par. 2
—
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Allegato IX B
—
—
, par. 3
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Allegato IX C
, adattato
—
—
Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia
Allegato X
Nuovo
Allegato XI
Nuovo
Allegato XII
Nuovo
(1) La menzione «adattato» indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione «modificato». Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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