Art. 8 · Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici

Art. 8

Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici

In vigore dal 31 mar 2004
La presente direttiva si applica all'aggiudicazione: a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 6 242 000 EUR, — quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I; — quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi; b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 249 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.
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