Art. 68 · Esclusioni dal campo di applicazione

Art. 68

Esclusioni dal campo di applicazione

In vigore dal 31 mar 2004
Il presente titolo non si applica: a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva; Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all' della direttiva 2004/17/CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all', secondo comma, di quest'ultima direttiva per differirne l'applicazione; b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.
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