Art. 5
Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
In vigore dal 31 mar 2004
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all', sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.
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