Art. 9

Art. 9

In vigore dal 27 ott 2003
1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare al combustibile per riscaldamento sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C. 2.   Gli Stati membri che al 1o gennaio 2003 sono autorizzati ad applicare una tassa di controllo sul gasolio per riscaldamento, possono continuare ad applicare un'aliquota ridotta pari a 10 EUR per 1000 litri di prodotto. L'autorizzazione è abrogata il 1o gennaio 2007 se il Consiglio, deliberando all'unanimità in base ad una relazione e ad una proposta della Commissione, decide in tal senso, dopo aver preso atto che il livello dell'aliquota ridotta è troppo basso, allo scopo di evitare problemi di distorsione negli scambi commerciali tra gli Stati membri.
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