Art. 5

Art. 5

In vigore dal 27 ott 2003
Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, aliquote d'imposta differenziate a condizione che dette aliquote rispettino i livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva e siano compatibili con il diritto comunitario, nei seguenti casi: — quando le aliquote differenziate sono direttamente connesse con la qualità del prodotto, — quando le aliquote differenziate dipendono dai livelli quantitativi del consumo di elettricità e dei prodotti energetici utilizzati per il riscaldamento, — per i seguenti usi: trasporti pubblici locali di passeggeri (compresi i taxi), raccolta di rifiuti, forze armate e pubblica amministrazione, disabili, ambulanze, — tra uso commerciale e non commerciale, per i prodotti energetici e l'elettricità di cui agli .
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