Art. 4
In vigore dal 27 ott 2003
1. I livelli di tassazione applicati dagli Stati membri ai prodotti energetici e all'elettricità di cui all' non possono essere inferiori ai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per «livello di tassazione» l'onere fiscale complessivo derivante dal cumulo di tutte le imposte indirette (eccetto l'IVA), calcolate direttamente o indirettamente sulla quantità di prodotti energetici e di elettricità, all'atto dell'immissione in consumo.
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