Art. 32

Art. 32

In vigore dal 27 ott 2003
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 2003. Per il Consiglio Il Presidente A. MATTEOLI (1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). (2)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE. (3)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/47/CE (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 73). (4)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21. (5)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (6)  GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento della Commissione (CE) n. 29/2002 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3). (7)  GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1. (8)  GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. ALLEGATO I Tabella A —   Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori 1o gennaio 2004 1o gennaio 2010 Benzina con piombo (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59 421 421 Benzina (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49 359 359 Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 302 330 Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 302 330 GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 125 125 Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 2,6 2,6 Tabella B —   Livelli minimi di imposizione applicabili ai carburanti per motori utilizzati per i fini di cui all', paragrafo 2 Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 21 Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 21 GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 41 Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 0,3 Tabella C —   Livelli minimi di imposizione applicabili ai combustibili per riscaldamento e all'elettricità Imprese Non imprese Gasolio (in euro per 1 000 l) Codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 21 21 Olio combustibile pesante (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69 15 15 Cherosene (in euro per 1 000 l) Codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 0 0 GPL (in euro per 1 000 kg) Codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 0 0 Gas naturale (in euro per gigajoule, potere calorifico superiore) Codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00 0,15 0,3 Carbone e coke (in euro per gigajoule) Codici NC 2701, 2702 e 2704 0,15 0,3 Elettricità (in euro per MWh) Codice NC 2716 0,5 1,0 ALLEGATO II Riduzioni delle aliquote di imposizione ed esenzioni dall'imposizione di cui all', paragrafo 1 1.   BELGIO: — per il gas di petrolio liquefatto (GPL), il gas naturale e il metano; — per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; — per la navigazione privata da diporto; — per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 euro per tonnellata; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa; — per un'aliquota di accisa differenziata sulla benzina senza piombo a basso contenuto di zolfo (50 ppm) e di composti aromatici (35 %); — per un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio per autotrazione a basso contenuto di zolfo (50 ppm). 2.   DANIMARCA: — per un tasso differenziato di accisa, dal 1o febbraio 2002 al 31 gennaio 2008, per gli oli combustibili pesanti e oli da riscaldamento utilizzati da industrie ad alta intensità energetica per produrre riscaldamento e acqua calda. L'importo massimo della differenziazione autorizzata dell'accisa è 0,0095 euro per kg per gli oli combustibili pesanti e 0,008 euro per litro per gli oli da riscaldamento. Le riduzioni dell'accisa debbono essere conformi alla presente direttiva, in particolare i tassi minimi; — per una riduzione delle aliquote di accisa sul carburante per motori diesel volta a favorire l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tali incentivi siano subordinati ad una serie di caratteristiche tecniche prestabilite, in particolare il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva; — per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate alla benzina erogata da distributori dotati di un sistema di recupero dei vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa; — per l'applicazione alla benzina di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'; — per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri; — per l'applicazione al gasolio di aliquote di accisa differenziate, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'; — per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o le tasse di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva; — per l'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa pari a DKK 0,03 al litro al massimo per la benzina erogata dai distributori che rispettano norme più severe di attrezzatura e di funzionamento volte a ridurre le perdite di metil butilico terziario etere nelle acque freatiche, purché le aliquote differenziate siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa. 3.   GERMANIA: — per un tasso differenziato di accisa per i combustibili con un contenuto massimo di zolfo pari a 10 ppm dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2005; — per l'utilizzo di gas di idrocarburi di scarto come combustibili da riscaldamento; — per un'aliquota differenziata di accisa sugli oli minerali utilizzati come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri, a condizione che siano conformi agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE; — per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici; — per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sui combustibili da riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 4.   GRECIA: — per l'impiego da parte delle forze armate nazionali; — per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali; — per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri; — per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'; — per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il metano usati a fini industriali. 5.   SPAGNA: — per il GPL impiegato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale; — per il GPL impiegato come carburante nei taxi; — per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 6.   FRANCIA: — per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per il gasolio usato dai veicoli commerciali fino al 1o gennaio 2005, che non possono essere inferiori a 380 euro per 1000 l a decorrere dal 1o marzo 2003; — nell'ambito di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento; — per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria; — per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate su un nuovo combustibile composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da tensioattivi, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare all'aliquota minima di accisa; — per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate sulla benzina super senza piombo contenente un additivo a base di potassio inteso a migliorare le caratteristiche anticorrosione delle valvole (o qualsiasi altro additivo d'effetto equivalente); — per i carburanti usati nei taxi, nei limiti di un contingente annuo; — per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante nei trasporti pubblici, nei limiti di un contingente annuo; — per un'esenzione dall'accisa sui gas usati come carburante per i veicoli adibiti al servizio di nettezza urbana muniti di motore a gas; — per una riduzione dell'aliquota di imposta sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota minima sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria; — per un'esenzione dall'accisa sugli oli pesanti usati come combustibili per la produzione di allumina nella regione di Gardanne; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; — per la distribuzione di benzina per la navigazione da diporto nei porti della Corsica; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa; — per i veicoli locali per il trasporto pubblico di passeggeri fino al 31 dicembre 2005; — per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti di «benzine/derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» e per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alle miscele impiegate come carburanti «gasolio/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti EMOV e DAE, utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli «esteri metilici di oli vegetali» e 50,23 EUR/hl o 297,35 EUR/t per i «derivati dell'alcole etilico la cui componente alcolica è di origine agricola» utilizzate nelle suddette miscele. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 1997. Essa scade il 31 dicembre 2003; — per la concessione di permessi per l'applicazione di un tasso differenziato di accisa alla miscela «gasolio da riscaldamento/esteri metilici di oli vegetali». Per beneficiare di una riduzione delle accise sulle miscele contenenti esteri metilici di oli vegetali e utilizzate come carburante ai sensi della presente direttiva, le autorità francesi devono concedere la propria autorizzazione alle unità di produzione dei biocarburanti in questione entro il 31 dicembre 2003 al più tardi. Tali autorizzazioni hanno una validità massima di sei anni, a decorrere dalla data del rilascio. La riduzione prevista nell'autorizzazione può essere applicata dopo il 31 dicembre 2003, fino al termine dell'autorizzazione. Essa non è rinnovabile. Le riduzioni di accisa non possono superare 35,06 EUR/hl o 396,64 EUR/t per gli esteri metilici di oli vegetali utilizzati nelle miscele di cui sopra. Le riduzioni di accisa sono modulate in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per non comportare una sovracompensazione dei costi aggiuntivi di produzione dei biocarburanti. La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 1997. Essa scade il 31 dicembre 2003. 7.   IRLANDA: — per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore, — per i veicoli a motore impiegati dai disabili; — per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri; — per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'; — per la produzione di allumina nella regione di Shannon; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva; — per la navigazione privata da diporto; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa; — per un'aliquota di accisa differenziata al gasolio a basso tenore di zolfo. 8.   ITALIA: — applicazione fino al 30 giugno 2004 di un'aliquota di accisa differenziata alle miscele impiegate come carburanti, comprendenti 5 % o 25 % di biodiesel. L'accisa ridotta non può essere superiore all'importo dell'accisa imponibile sul volume dei biocarburanti presenti nei prodotti che possono beneficiare di tale riduzione. Le riduzioni di accisa sono modulate ogni anno in funzione dell'evoluzione dei prezzi delle materie prime, per evitare che dette riduzioni portino ad una sovracompensazione dei costi aggiuntivi legati alla produzione di biocarburanti; — per una riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio utilizzato dagli operatori del trasporto su strada fino al 1o gennaio 2005, che non può essere inferiore a 370 EUR per 1000 l a decorrere dal 1o gennaio 2004; — per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come combustibili; — applicazione di una aliquota ridotta di accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante a decorrere dal 1o ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2005 a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa; — per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore; — per le forze armate nazionali; — per le ambulanze; — per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri; — per il carburante usato nei taxi; — per l'applicazione di aliquote ridotte di accisa, in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate, sul gasolio domestico per riscaldamento e sul GPL usato come combustibile per riscaldamento e distribuito dalle reti locali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa; — per il consumo nella regione della Valle d'Aosta e nella provincia di Gorizia; — per una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa; — per una riduzione delle aliquote di accisa sugli oli minerali consumati nelle province di Udine e Trieste, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva; — per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali usati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna; — per una riduzione delle aliquote di accisa sulla nafta destinata alla produzione di vapore e sul gasolio impiegato nei forni di essiccamento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella regione Calabria, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 9.   LUSSEMBURGO: — per il GPL, il gas naturale e il metano; — per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri; — per una riduzione delle aliquote sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili più rispettosi dell'ambiente; detta riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota ridotta non può in alcun caso essere inferiore a 6,5 EUR per tonnellata; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 10.   PAESI BASSI: — per il GPL, il gas naturale e il metano; — per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici; — per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali; — per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate al GPL usato come carburante nei trasporti pubblici; — per un'aliquota di accisa differenziata sul GPL usato come carburante dai camion adibiti alla nettezza urbana, i camion espurgo dei pozzetti stradali e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade. — per un'aliquota di accisa differenziata sul gasolio a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004; — per un'aliquota di accisa differenziata sulla benzina a basso tenore di zolfo (50 ppm) fino al 31 dicembre 2004; 11.   AUSTRIA: — per il gas naturale e il metano; — per il GPL usato come carburante dai veicoli adibiti al trasporto pubblico locale; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 12.   PORTOGALLO: — per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'; — per un'esenzione dall'accisa per il GPL, il gas naturale e il metano usati come carburante nei trasporti pubblici locali di passeggeri; — per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai costi aggiuntivi dovuti al trasporto del carburante stesso fino a tale regione; — per una riduzione dell'aliquota di accisa sugli oli combustibili pesanti al fine di favorire l'uso di combustibili più rispettosi dell'ambiente; tale riduzione è specificatamente collegata al tenore di zolfo e l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti deve corrispondere all'aliquota sugli oli combustibili pesanti prevista dalla normativa comunitaria; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 13.   FINLANDIA: — per il gas naturale usato come carburante; — per un'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi; — per aliquote di accisa ridotte per il gasolio e per il gasolio da riscaldamento, purché le aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva ed in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all' ed all'; — per aliquote di accisa ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e in particolare ai livelli minimi di tassazione di cui all'; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; — per la navigazione privata da diporto; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa. 14.   SVEZIA: — per aliquote ridotte per il gasolio in base alle categorie ambientali; — per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa; — per l'applicazione di un'aliquota differenziata di imposta sull'energia alla benzina alchilata per i motori a due tempi, fino al 30 giugno 2008 sempre che l'aliquota di accisa totale rispetti gli obblighi della presente direttiva; — per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui; — per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati ad usi industriali, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva; — per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese a forte consumo di energia, a condizione che tali aliquote siano conformi agli obblighi di cui alla presente direttiva e non diano luogo a distorsioni di concorrenza; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva. 15.   REGNO UNITO: — per l'applicazione di quote di accisa differenziate sul carburante per il trasporto stradale contenente biodiesel e sul biodiesel utilizzato come carburante puro per il trasporto stradale, fino al 31 marzo 2007. L'aliquota minima comunitaria dev'essere rispettata e bisogna evitare una sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione di biocarburanti; — per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante nei veicoli a motore; — per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel, al fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente; — per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote di accisa differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa di cui all'; — per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri; — per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate all'emulsione acqua/gasolio, a condizione che tali aliquote differenziate siano conformi agli obblighi definiti dalla presente direttiva, in particolare alle aliquote minime di accisa; — per la navigazione aerea diversa da quella di cui all', paragrafo 1, lettera b) della presente direttiva; — per la navigazione privata da diporto; — per gli oli usati reimpiegati come combustibili subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.
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