Art. 26
In vigore dal 27 ott 2003
1. Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati conformemente all', all', paragrafo 2 ed agli .
2. I provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta ai sensi della presente direttiva, possono configurarsi come aiuti di Stato e, in tal caso, sono da notificare alla Commissione, conformemente all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
Le informazioni fornite alla Commissione in applicazione della presente direttiva non esonerano gli Stati membri dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
3. L'obbligo, sancito al paragrafo 1 del presente articolo, d'informare la Commissione in merito ai provvedimenti adottati ai sensi dell' della presente direttiva, non esonera gli Stati membri dagli obblighi di notifica derivanti dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE.
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