Art. 25
In vigore dal 27 ott 2003
1. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai livelli di tassazione che applicano ai prodotti di cui all', al 1o gennaio di ogni anno e in occasione di qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia.
2. Se i livelli di tassazione applicati dagli Stati membri sono espressi in unità di misura diverse da quelle indicate per ogni prodotto negli articoli da 7 a 10, gli Stati membri notificano anche i livelli d'imposizione corrispondenti risultanti dalla conversione in tali unità.
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