Art. 21

Art. 21

In vigore dal 27 ott 2003
1.   In aggiunta alle disposizioni generali della direttiva 92/12/CEE, che definiscono il fatto generatore d'imposta e le norme relative al pagamento, l'imposta sui prodotti energetici diventa esigibile anche all'atto del verificarsi di uno dei fatti generatori d'imposta di cui all', paragrafo 3, della presente direttiva. 2.   Ai fini della presente direttiva, il termine «fabbricazione», di cui all', lettera c) e all', paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE, comprende, se del caso, anche l'«estrazione». 3.   Il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici, non è considerato un fatto generatore d'imposta se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati all'interno dello stabilimento. Gli Stati membri possono anche considerare il consumo di elettricità e di altri prodotti energetici non prodotti all'interno di detto stabilimento e il consumo di prodotti energetici e di elettricità all'interno di uno stabilimento che produce combustibili destinati alla generazione di elettricità come fatto non generatore d'imposta. Qualora il consumo avvenga per fini non connessi con la produzione di prodotti energetici e, in particolare, per la propulsione di veicoli, questo è considerato un fatto generatore d'imposta, che comporta l'imposizione. 4.   Gli Stati membri possono anche stabilire che l'imposta sui prodotti energetici e sull'elettricità diventa esigibile quando si constati che non è, o non è più, rispettata una condizione di utilizzazione finale fissata dalla normativa nazionale per poter beneficiare di un livello di imposizione ridotto o dell'esenzione. 5.   Ai fini dell'applicazione degli della direttiva 92/12/CEE, l'elettricità e il gas naturale sono soggetti ad imposizione e diventano imponibili al momento della fornitura da parte del distributore o del ridistributore. Quando la fornitura per il consumo ha luogo in uno Stato membro in cui il distributore o ridistributore non ha sede, l'imposta degli Stati membri di fornitura è imputata a una società che deve essere registrata nello Stato membro di fornitura. In ogni caso, l'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro. In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno il diritto di determinare il fatto generatore d'imposta quando non vi sono connessioni tra i loro gasdotti e quelli di altri Stati membri. Un'entità che produce elettricità per uso proprio è considerata un distributore. Nonostante l', paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di elettricità purché tassino i prodotti energetici utilizzati per la produzione di tale elettricità. Ai fini dell'applicazione degli della direttiva 92/12/CEE, il carbone, il coke e la lignite sono soggetti ad imposta e diventano tassabili al momento della fornitura da parte di società che le autorità competenti hanno registrato a tal fine. Queste ultime possono autorizzare il produttore, il commerciante, l'importatore o un rappresentante fiscale a sostituire la società registrata per gli obblighi fiscali cui è soggetta. L'imposta è riscossa e percepita in conformità alle procedure previste da ciascuno Stato membro. 6.   Gli Stati membri non considerano «produzione di prodotti energetici»: a) le operazioni durante le quali sono ottenuti incidentalmente piccoli quantitativi di prodotti energetici; b) le operazioni per le quali l'utilizzatore di un prodotto energetico ne rende possibile la riutilizzazione nella propria impresa, purché l'imposta già pagata per tale prodotto non sia inferiore a quella dovuta se il prodotto energetico riutilizzato dovesse essere di nuovo soggetto a imposizione; c) le operazioni consistenti nel miscelare, fuori dello stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, prodotti energetici con altri prodotti energetici o altri materiali, purché: i) l'imposta sui componenti sia stata precedentemente pagata, e ii) l'importo pagato non sia inferiore a quello dell'imposta applicabile alla miscela. La prima condizione non si applica se la miscela è esentata per un uso specifico.
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