Art. 2 · 1.   Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti:

Art. 2

1.   Ai fini della presente direttiva s'intendono per «prodotti energetici» i prodotti:

In vigore dal 27 ott 2003
a) di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori; b) di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2004 a 2715; c) di cui ai codici NC 2901 e 2902; d) di cui al codice NC 2905 11 00, che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustile per riscaldamento o come carburante per motori; e) di cui al codice NC 3403; f) di cui al codice NC 3811; g) di cui al codice NC 3817; h) di cui al codice NC 3824 90 99 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori. 2.   La presente direttiva si applica altresì: all'elettricità di cui al codice NC 2716. 3.   Qualora siano destinati ad essere utilizzati, siano messi in vendita o siano utilizzati come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, i prodotti energetici diversi da quelli per i quali nella presente direttiva è specificato un livello di tassazione, sono tassati, in relazione al loro uso, all'aliquota applicabile al combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente. Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota dell'equivalente carburante per motori qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante per motori o come additivo, oppure per accrescere il volume finale dei carburanti per motori. Oltre ai prodotti tassabili elencati al paragrafo 1, è tassato all'aliquota del prodotto energetico equivalente qualsiasi altro idrocarburo, esclusa la torba, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato a scopo di riscaldamento. 4.   La presente direttiva non si applica: a) alla tassazione del calore e alla tassazione dei prodotti di cui ai codici NC 4401 e 4402; b) ai seguenti usi dei prodotti energetici e dell'elettricità: — prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, — usi combinati dei prodotti energetici. Un prodotto energetico ha un uso combinato quando è utilizzato sia come combustibile per riscaldamento che per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento. L'uso dei prodotti energetici per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici è considerato uso combinato. — Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici. — Elettricità, se incide per oltre il 50 % sul costo di un prodotto. Per «costo di un prodotto» si intende la somma degli acquisti complessivi di beni e servizi e dei costi per il personale, aumentata del consumo di capitale fisso a livello di impresa, quale definita all'. Questo costo è calcolato in media per unità. Per «costo dell'elettricità» si intende l'effettivo valore d'acquisto dell'elettricità o il costo di produzione della stessa se è generata nell'impresa. — Processi mineralogici. Per «processi mineralogici» s'intendono i processi classificati nella Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee sotto il codice DI 26 «Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi» nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (6). L' si applica tuttavia ai suddetti prodotti energetici. 5.   I codici della nomenclatura combinata ai quali si fa riferimento nella presente direttiva sono quelli del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (7). Ogni anno è presa, secondo la procedura di cui all', una decisione per aggiornare i codici della nomenclatura combinata per i prodotti elencati nella presente direttiva. La decisione non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella presente direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici e elettricità.
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