Art. 15

Art. 15

In vigore dal 27 ott 2003
1.   Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione: a) ai prodotti imponibili utilizzati sotto controllo fiscale nel quadro di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti più rispettosi dell'ambiente o in relazione ai combustibili o carburanti derivati da risorse rinnovabili; b) all'elettricità: — di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica, — di origine idraulica prodotta in impianti idroelettrici, — generata dalla biomassa o da prodotti ottenuti dalla biomassa, — generata dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate, — generata da celle a combustibile; c) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia; d) all'elettricità prodotta dalla generazione combinata di energia e calore, purché le unità di cogenerazione siano rispettose dell'ambiente. Gli Stati membri possono applicare la definizione nazionale di cogenerazione «rispettosa dell'ambiente» (o ad alta efficienza) finché il Consiglio non avrà adottato all'unanimità una definizione comune, in base a una relazione e a una proposta della Commissione; e) ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus; f) ai prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione sulle vie navigabili interne (compresa la pesca), diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e all'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni; g) al gas naturale negli Stati membri in cui la quota del gas naturale nel consumo complessivo di energia non abbia superato il 15 % nel 2000. Le esenzioni o le riduzioni totali o parziali possono applicarsi per un periodo massimo di dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25 %, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20 %, gli Stati membri interessati applicano un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord può applicare le esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gas naturale in modo distinto all'Irlanda del Nord; h) all'elettricità, al gas naturale, al carbone e ai combustibili solidi utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute caritative dallo Stato membro interessato. Nei confronti delle organizzazioni caritative gli Stati membri possono limitare l'esenzione o la riduzione all'utilizzazione per attività non commerciali. In caso di uso misto, la tassazione si applica in proporzione a ciascun tipo di utilizzazione. Qualora l'utilizzazione non sia significativa, può essere trattata come nulla; i) al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti; j) ai carburanti per motori utilizzati nel settore della fabbricazione, dello sviluppo, del controllo e della manutenzione di aeromobili e di navi; k) ai carburanti per motori utilizzati per operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti; l) ai prodotti di cui al codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento. 2.   Gli Stati membri possono anche rimborsare parzialmente o totalmente al produttore l'importo dell'imposta pagata dal consumatore sull'elettricità ottenuta dai prodotti specificati al paragrafo 1, lettera b). 3.   Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura. Il Consiglio valuta, anteriormente al 1o gennaio 2008 e sulla base di una proposta della Commissione, se abrogare la possibilità di applicare un livello di tassazione fino a zero.
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