Art. 13

Art. 13

In vigore dal 27 ott 2003
1.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali, da applicare al valore dei livelli di tassazione, è fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli rilevati il primo giorno lavorativo di ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; la loro applicazione decorre dal 1o gennaio dell'anno civile successivo. 2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere gli importi di tassazione in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1, qualora la conversione degli importi espressi in euro dia luogo ad un aumento del livello di tassazione espresso in moneta nazionale inferiore al 5 % o inferiore a 5 EUR, assumendo il più basso di tali due valori.
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