Art. 12
In vigore dal 27 ott 2003
1. Gli Stati membri possono esprimere i loro livelli nazionali di tassazione in unità diverse da quelle di cui agli articoli da 7 a 10, purché i corrispondenti livelli di tassazione, convertiti in tali unità, non siano inferiori ai livelli minimi stabiliti nella presente direttiva.
2. Per i prodotti energetici di cui agli con livelli di tassazione basati sui volumi, il volume è misurato alla temperatura di 15 °C.
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