Art. 10

Art. 10

In vigore dal 27 ott 2003
1.   A decorrere dal 1o gennaio 2004 i livelli minimi di tassazione da applicare all'elettricità sono quelli fissati nell'allegato I, tabella C. 2.   Al di sopra dei livelli minimi di tassazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri avranno la facoltà di determinare la base imponibile, purché rispettino la direttiva 92/12/CEE.
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