Art. 33 · Destinatari

Art. 33

Destinatari

In vigore dal 13 ott 2003
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente G. ALEMANNO (1)  GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 33. (2)  GU C 221 del 17.9.2002, pag. 27. (3)  GU C 192 del 12.8.2002, pag. 59. (4)  Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 marzo 2003 (GU C 125 E del 27.5.2003, pag. 72) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 luglio 2003. (5)  GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1. (6)  GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11. (7)  GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1. (8)  GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1999/296/CE (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 35). (9)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26. (10)  GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. (11)  GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. (12)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ALLEGATO I CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI CUI ALL', PARAGRAFO 1, AGLI , PARAGRAFO 1, E AGLI 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacità di tali attività. Attività Gas serra Attività energetiche Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) Biossido di carbonio Raffinerie di petrolio Biossido di carbonio Cokerie Biossido di carbonio Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati Biossido di carbonio Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora Biossido di carbonio Industria dei prodotti minerali Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 Biossido di carbonio Altre attività Impianti industriali destinati alla fabbricazione: a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose Biossido di carbonio b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno Biossido di carbonio ALLEGATO II GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AGLI Biossido di carbonio (CO2) Metano (CH4) Protossido di azoto (N2O) Idrofluorocarburi (HFC) Perfluorocarburi (PFC) Esafluoro di zolfo (SF6) ALLEGATO III CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI 1. La quantità totale delle quote da assegnare per il periodo interessato è coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti climatici. La quantità totale delle quote da assegnare non deve superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del presente allegato. Fino al 2008, la quantità deve essere conforme ad un orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto. 2. La quantità totale delle quote da assegnare è coerente con le valutazioni dei progressi già realizzati o da realizzare per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi della decisione 93/389/CEE. 3. La quantità delle quote da assegnare è coerente con il potenziale, compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attività contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attività e sui progressi realizzabili in ciascuna attività. 4. Il piano è coerente con altri strumenti legislativi e politici della Comunità. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi. 5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attività, conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88. 6. Il piano contiene informazioni sulle modalità alle quali i nuovi entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro. 7. Il piano può tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci. 8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico. 9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico può presentare e contiene informazioni sulle modalità con le quali si terrà conto delle suddette osservazioni prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote. 10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno. 11. Il piano può contenere informazioni su come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra paesi/entità esterne all'Unione. ALLEGATO IV PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL', PARAGRAFO 1 Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: Dati relativi all'attività × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione. Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi. Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Comunicazione delle emissioni Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto. A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: — nome dell'impianto, — indirizzo, codice postale e paese, — tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto, — indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e — nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. B. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: — dati relativi all'attività, — fattori di emissione, — fattori di ossidazione, — emissioni complessive, e — elementi di incertezza. C. Per ciascuna attività inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate: — emissioni complessive, — informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione, e — elementi di incertezza. D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione. Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese. ALLEGATO V CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL' Principi generali 1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate nell'allegato I sono soggette a verifica. 2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell', paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione. 3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che: a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti. 4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia Analisi strategica 6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi 7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi. Analisi dei rischi 8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. 9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo. 10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. Rapporto 11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all', paragrafo 3 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all', paragrafo 3 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive. Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica 12. La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serietà, obiettività e professionalità e deve conoscere: a) le disposizioni della presente direttiva, nonché le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1; b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attività sottoposte a verifica; c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
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