Art. 3
Definizioni
In vigore dal 13 ott 2003
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:
a)
«quota di emissioni», il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;
b)
«emissioni», il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
c)
«gas a effetto serra», i gas di cui all'allegato II;
d)
«autorizzazione ad emettere gas a effetto serra», l'autorizzazione rilasciata a norma degli ;
e)
«impianto», un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
f)
«gestore», la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
g)
«persona», qualsiasi persona fisica o giuridica;
h)
«nuovo entrante», l'impianto che esercita una o più attività indicate nell'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad emettere gas a effetto serra a motivo di modifiche alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito della notifica alla Commissione del piano nazionale di assegnazione;
i)
«pubblico», una o più persone nonché, secondo la normativa o la prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
j)
«tonnellata di biossido di carbonio equivalente», una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato nell'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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