Art. 28 · Raggruppamento

Art. 28

Raggruppamento

In vigore dal 13 ott 2003
1.   Gli Stati membri possono autorizzare i gestori di impianti che svolgono una delle attività elencate nell'allegato I a costituire un raggruppamento di impianti per la stessa attività per il periodo di cui all', paragrafo 1, e/o per il periodo quinquennale di cui all', paragrafo 2, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   I gestori che svolgono un'attività elencata nell'allegato I che desiderino costituire un raggruppamento ne fanno richiesta all'autorità competente, precisando gli impianti e il periodo per i quali desiderano costituire un raggruppamento e comprovando che un amministratore fiduciario sarà in grado di soddisfare gli obblighi di cui ai paragrafi 3 e 4. 3.   I gestori che desiderino costituire un raggruppamento nominano un amministratore fiduciario: a) al quale sarà concesso un quantitativo totale di quote di emissione calcolato per gli impianti dei gestori, in deroga all'; b) che sarà responsabile della restituzione di quote di emissione uguali al totale delle emissioni degli impianti del raggruppamento, in deroga all', paragrafo 2, lettera e), e all', paragrafo 3, e c) al quale non sarà permesso di effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore non sarà stata riconosciuta conforme ai sensi dell', secondo comma. 4.   L'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni previste per la violazione dei requisiti di restituzione di quote di emissioni sufficienti per coprire le emissioni totali degli impianti del raggruppamento, in deroga all', paragrafi 2, 3 e 4. 5.   Uno Stato membro che desideri autorizzare la costituzione di uno o più raggruppamenti presenta alla Commissione la richiesta di cui al paragrafo 2. Fatto salvo il trattato, la Commissione può respingere, entro tre mesi dal ricevimento, una richiesta che non soddisfa i requisiti della presente direttiva. Una decisione in tal senso è motivata. In caso di rigetto della richiesta lo Stato membro può autorizzare la costituzione del raggruppamento soltanto se le modifiche proposte sono accettate dalla Commissione. 6.   Qualora l'amministratore fiduciario non rispetti le sanzioni di cui al paragrafo 4, ciascun gestore di un impianto del raggruppamento è responsabile ai sensi dell', paragrafo 3, e dell', per le emissioni provenienti dal proprio impianto.
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