Art. 25
Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra
In vigore dal 13 ott 2003
1. Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all'allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell'articolo 300 del trattato.
2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo.
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