Art. 17 · Accesso all'informazione

Art. 17

Accesso all'informazione

In vigore dal 13 ott 2003
Le decisioni sull'assegnazione di quote e le comunicazioni delle emissioni previste dalle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e detenute dall'autorità competente sono messe a disposizione del pubblico da tale autorità, entro i limiti di cui all', paragrafo 3, e all' della direttiva 2003/4/CE.
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