Art. 14 · Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

Art. 14

Linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni

In vigore dal 13 ott 2003
1.   Entro il 30 settembre 2003, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni provenienti dalle attività elencate all'allegato I di gas ad effetto serra specificati in relazione a tale attività. Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione di cui all'allegato IV. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le emissioni vengano controllate in conformità delle linee guida. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché ogni gestore di un impianto comunichi all'autorità competente le emissioni rilasciate da tale impianto in ciascun anno civile dopo la fine di tale anno, in conformità delle linee guida.
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