Art. 9
Luogo di svolgimento della formazione
In vigore dal 15 lug 2003
I conducenti di cui all', lettera a), acquisiscono la qualificazione iniziale di cui all' nello Stato membro di residenza quale definita all' del regolamento (CEE) n. 3821/85 (9).
I conducenti di cui all', lettera b), acquisiscono tale qualificazione nello Stato membro in cui è stabilita l'impresa o nello Stato membro che ha rilasciato loro un permesso di lavoro.
I conducenti di cui all', lettera a), e all', lettera b), seguono i corsi di formazione periodica di cui all' nello Stato membro di residenza o nello Stato membro nel quale lavorano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2003:59:oj#art-9