Art. 4
Diritti acquisiti
In vigore dal 15 lug 2003
Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:
a)
titolari di una patente di guida di categoria D1, D1+E, D o D+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi due anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva;
b)
titolari di una patente di guida di categoria C1, C1+E, C o C+E o di una patente di guida riconosciuta equivalente, rilasciata al più tardi tre anni dopo la data limite di recepimento della presente direttiva.
Storico versioni
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