Art. 17 · Destinatari

Art. 17

Destinatari

In vigore dal 15 lug 2003
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003. Per il Parlamento europeo Il Presidente P. COX Per il Consiglio Il Presidente G. TREMONTI (1)  GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 258 e GU C 20 E del 28.1.2003, pag. 263. (2)  GU C 260 del 17.9.2001, pag. 90. (3)  Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002(GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 381), posizione comune del Consiglio del 5 dicembre 2002(GU C 32 E dell'11.2.2003, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo dell' 8 aprile 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 13 giugno 2003. (4)  Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1). (5)  Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU L 357 del 29.12.1976, pag. 36). (6)  Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/56/CE della Commissione (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45). (7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (8)  Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17). (9)  Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1). (10)  Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). ALLEGATO I REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE Sezione 1:   Elenco delle materie Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE (1), vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale. 1.   Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza Tutte le patenti di guida 1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale. Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione. 1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento. Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria. 1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante. Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2. Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E 1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico. Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate. Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E 1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri. Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini). 1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo. Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro. 2.   Applicazione della normativa Tutte le patenti di guida 2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione. Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente. Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E 2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci. Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci. Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E 2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone. Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo. 3.   Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica Tutte le patenti di guida 3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro. Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici. 3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini. Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori. 3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici. Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale. 3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale. Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo. 3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza. Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione; principi di base per la compilazione del verbale di incidente. 3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda. Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario. Patenti di guida C, C+E, C1, C1+E 3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.). Patenti di guida D, D+E, D1, D1+E 3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato. L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone. Sezione 2:   Qualificazione iniziale obbligatoria di cui all', paragrafo 1, lettera a) 2.1.   Opzione che prevede sia la frequenza di corsi sia un esame La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nella direttiva 91/439/CEE. Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all', paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale. A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. 2.2.   Opzione con esame Le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata organizzano gli esami di teoria e di pratica specificati qui di seguito, per accertare che l'aspirante conducente possieda il livello di conoscenze richiesto dalla sezione 1 per gli obiettivi e nelle materie ivi indicati. a) L'esame di teoria consta di almeno due prove: i) domande con risposta a scelta multipla, risposta diretta o una combinazione di entrambe; ii) analisi di un caso specifico. La durata minima dell'esame di teoria è di quattro ore. b) L'esame di pratica consta di due prove: i) prova di guida volta a valutare il perfezionamento per una guida razionale improntata alle norme di sicurezza. Se possibile, tale prova è effettuata su strade extraurbane, su strade a scorrimento veloce e in autostrada (o simile), come pure su tutti i tipi di strada urbana che presentino i diversi tipi di difficoltà che il conducente potrebbe incontrare. Sarebbe preferibile che la prova fosse effettuata in diverse condizioni di densità di traffico. I tempi di guida su strada devono essere sfruttati in modo ottimale per poter valutare l'aspirante conducente in tutte le probabili aree di circolazione. La durata minima di questa prova è di 90 minuti; ii) una prova pratica relativa almeno ai punti 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 e 3.5. La durata minima di questa prova è di 30 minuti. I veicoli utilizzati per gli esami di pratica soddisfano almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nella direttiva 91/439/CEE. L'esame di pratica può essere completato da una terza prova, effettuata su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per detta prova facoltativa non è fissata nessuna durata. Se l'aspirante conducente fosse sottoposto ad essa, la durata della prova potrebbe essere dedotta, per un massimo di 30 minuti, dai 90 minuti previsti per la prova di guida di cui al punto i). Per i conducenti di cui all', paragrafo 5, l'esame di teoria è limitato alle materie, fra quelle previste alla sezione 1, che riguardano i veicoli sui quali verte la nuova qualificazione iniziale. Detti conducenti devono comunque effettuare l'esame di pratica nella sua integralità. Sezione 3:   Qualificazione iniziale accelerata di cui all', paragrafo 2 La qualificazione iniziale accelerata comporta l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. La sua durata è di 140 ore. L'aspirante conducente deve effettuare almeno dieci ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nella direttiva 91/439/CEE. Durante la guida individuale di cui sopra, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un centro di formazione autorizzato. Il conducente può effettuare un massimo di 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure in un simulatore di alta qualità, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza, in particolare per quanto riguarda il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte. Per i conducenti di cui all', paragrafo 5, la durata della qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2 ore e mezza di guida individuale. A formazione conclusa, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale. L'esame comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1. Sezione 4:   Obbligo di formazione periodica di cui all', paragrafo 1, lettera b) Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati da un centro di formazione autorizzato. La durata di tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore. Tale formazione periodica può essere parzialmente impartita in un simulatore di alta qualità. Sezione 5:   Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica 5.1. I centri di formazione responsabili della qualificazione iniziale e della formazione periodica devono essere autorizzati dalle autorità competenti degli Stati membri. L'autorizzazione è concessa solo su richiesta scritta. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di documenti che attestino: 5.1.1. un programma di qualificazione e formazione adeguato che specifichi le materie di insegnamento, il programma didattico e i metodi didattici previsti; 5.1.2. qualifiche e settori di attività degli insegnanti; 5.1.3. informazioni sulle sedi di svolgimento dei corsi, sul materiale didattico, sui mezzi messi a disposizione per le esercitazioni pratiche, sul parco veicoli utilizzato; 5.1.4. le condizioni di partecipazione ai corsi (numero dei partecipanti). 5.2. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione per iscritto purché sussistano le seguenti condizioni: 5.2.1. i corsi di formazione devono essere impartiti conformemente ai documenti che corredano la domanda; 5.2.2. le autorità competenti possono inviare persone autorizzate ad assistere ai corsi di formazione e controllare i centri autorizzati relativamente alle risorse utilizzate ed al corretto svolgimento dei corsi e degli esami; 5.2.3. l'autorizzazione può essere revocata o sospesa se le relative condizioni non sono più soddisfatte. Il centro autorizzato garantisce che gli istruttori conoscano e tengano conto degli ultimi sviluppi nell'ambito delle normative. Come parte di una procedura di selezione specifica, gli istruttori devono presentare attestati che ne provino le cognizioni di attività didattiche e pedagogiche. Quanto alla parte pratica della formazione, gli istruttori devono dimostrare, con attestati, di avere maturato esperienza come conducente professionista o un'analoga esperienza di guida, quale quella di istruttore di guida di autoveicoli pesanti. Il programma didattico si attiene a quello autorizzato e verte sulle materie comprese nell'elenco di cui alla sezione 1. (1)  Decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 56). ALLEGATO II REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373. 2. La carta si compone di due facciate: La facciata 1 contiene: a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta; b) la menzione (facoltativa) del nome dello Stato membro che rilascia la carta; c) la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta, stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; le sigle distintive sono le seguenti: B : Belgio DK : Danimarca D : Germania GR : Grecia E : Spagna F : Francia IRL : Irlanda I : Italia L : Lussemburgo NL : Paesi Bassi A : Austria P : Portogallo FIN : Finlandia S : Svezia UK : Regno Unito d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue: 1. cognome del titolare; 2. nome del titolare; 3. data e luogo di nascita del titolare; 4. a) data di rilascio; b) data di scadenza; c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2); d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa); 5. a) numero della patente; b) numero di serie; 6. fotografia del titolare; 7. firma del titolare; 8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa); 9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica; e) la dicitura «modello delle Comunità europee» nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta: tarjeta de cualificación del conductor chaufføruddannelsesbevis Fahrerqualifizierungsnachweis δελτίο επιμόρφωσης οδηγού driver qualification card carte de qualification de conducteur cárta cáilíochta tiomána carta di qualificazione del conducente> kwalificatiekaart bestuurder carta de qualificação do motorista kuljettajan ammattipätevyyskortti yrkeskompetensbevis för förare f) colori di riferimento: — blu: Pantone Reflex blue, — giallo: Pantone yellow. La facciata 2 contiene: a) 9. le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica; 10. il codice comunitario di cui all' della presente direttiva; 11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente. b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10]. Lo Stato membro che desideri redigere tali rubriche in una lingua nazionale diversa da una delle lingue seguenti: danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, redige una versione bilingue della carta usando una delle lingue succitate, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. 3.   Sicurezza, compresa la protezione dei dati I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Lo Stato membro provvede affinché il livello di sicurezza della carta sia per lo meno comparabile a quello della patente di guida. 4.   Disposizioni particolari Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato. Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa. MODELLO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE
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