Art. 14 · Recepimento e attuazione

Art. 14

Recepimento e attuazione

In vigore dal 15 lug 2003
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri applicano tali disposizioni: — per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie D1, D1+E, D e D+E, a decorrere dal 10 settembre 2008, — per quanto riguarda la qualificazione iniziale per la guida di veicoli delle patenti delle categorie C1, C1+E, C e C+E, a decorrere dal 10 settembre 2009. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione e si prestano reciproca assistenza per l'applicazione delle presenti disposizioni.
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