Art. 1
Ambito d'applicazione e procedura
In vigore dal 3 giu 2003
1. I pagamenti di interessi o di canoni provenienti da uno Stato membro sono esentati da ogni imposta applicata in tale Stato su detti pagamenti, sia tramite ritenuta alla fonte sia previo accertamento fiscale, a condizione che il beneficiario effettivo degli interessi o dei canoni sia una società di un altro Stato membro o una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di una società di uno Stato membro.
2. Un pagamento effettuato da una società di uno Stato membro o da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro è considerato proveniente da detto Stato membro, in seguito denominato «Stato d'origine».
3. Una stabile organizzazione è considerata pagatore di interessi o canoni soltanto nella misura in cui i pagamenti in questione rappresentano per la stabile organizzazione spese fiscalmente deducibili nello Stato membro in cui essa è situata.
4. Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona.
5. Una stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni:
a)
nella misura in cui il credito, il diritto, l'utilizzo o l'informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione e
b)
nella misura in cui i pagamenti di interessi o di canoni rappresentano redditi per i quali essa è assoggettata nello Stato membro in cui è situata ad una delle imposte enumerate nell', lettera a), punto iii) o, in Belgio, all'«
impôt des non-résidents
/
belasting der niet-verblijfhouders
», in Spagna all'«Impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un'imposta identica o sostanzialmente simile applicata dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva, in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
6. Se una stabile organizzazione di una società di uno Stato membro è considerata pagatore o beneficiario effettivo di interessi o canoni, nessun'altra parte di tale società è considerata pagatore o beneficiario effettivo di tali interessi o canoni ai fini del presente articolo.
7. Il presente articolo si applica soltanto se la società che è il pagatore, o la società la cui stabile organizzazione è considerata pagatore, di interessi o canoni è una società consociata della società che è il beneficiario effettivo, o la cui stabile organizzazione è considerata beneficiario effettivo di tali interessi o canoni.
8. Il presente articolo non si applica se gli interessi o canoni sono pagati da o ad una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo di una società di uno Stato membro le cui attività vengono esercitate in tutto o in parte attraverso detta stabile organizzazione.
9. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà di uno Stato membro di tenere conto, nell'applicazione della propria legislazione fiscale, degli interessi o dei canoni percepiti dalle proprie società, dalle stabili organizzazioni delle proprie società o dalle stabili organizzazioni situate in detto Stato.
10. Uno Stato membro ha la facoltà di non applicare la presente direttiva a una società di un altro Stato membro o ad una stabile organizzazione di una società di un altro Stato membro, qualora le condizioni di cui all', lettera b), non abbiamo persistito per un periodo ininterrotto di almeno due anni.
11. Lo Stato d'origine può esigere che il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell' sia comprovato da un certificato al momento del pagamento di interessi o di canoni. Se il soddisfacimento dei requisiti stabiliti dal presente articolo non è stato comprovato al momento del pagamento, lo Stato membro ha la facoltà di esigere una ritenuta alla fonte.
12. Lo Stato d'origine può subordinare l'esenzione a norma della presente direttiva all'emanazione di una decisione con cui l'esenzione è concessa attualmente sulla scorta di un certificato che attesta il soddisfacimento dei requisiti previsti nel presente articolo e nell'. La decisione sull'esenzione è emanata entro tre mesi dalla presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato d'origine può ragionevolmente richiedere e resta valida per almeno un anno a partire dall'emanazione.
13. Ai fini dei paragrafi 11 e 12, il certificato da presentare resta valido, per ciascun contratto di pagamento, per un periodo non inferiore ad un anno ma non superiore a tre anni a decorrere dalla data del rilascio e contiene le seguenti informazioni:
a)
prova della residenza fiscale della società beneficiaria e, ove necessario, dell'esistenza di una stabile organizzazione comprovata dall'autorità tributaria dello Stato membro nel quale la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o nel quale è situata la stabile organizzazione;
b)
prova della qualità di beneficiario effettivo della società in questione a norma del paragrafo 4 ovvero esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 5 qualora una stabile organizzazione riceva il pagamento;
c)
soddisfacimento dei requisiti di cui all', lettera a), punto iii), da parte della società beneficiaria;
d)
partecipazione minima ovvero criterio di una quota minima dei diritti di voto di cui all', lettera b);
e)
data a partire dalla quale esiste la partecipazione di cui alla lettera d).
Gli Stati membri possono inoltre richiedere la giustificazione legale dei pagamenti in virtù del contratto (ad es., contratto di prestito o di licenza).
14. Se viene meno il soddisfacimento dei requisiti per l'esenzione, la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ne informa immediatamente la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento e, se lo Stato d'origine lo richiede, la competente autorità di detto Stato.
15. Se la società o la stabile organizzazione che effettua il pagamento ha operato una ritenuta alla fonte cui si applica l'esenzione a norma del presente articolo, un'istanza di rimborso può essere presentata relativamente a tale ritenuta alla fonte. Lo Stato membro può richiedere le informazioni di cui al paragrafo 13. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine previsto. Detto termine è di almeno due anni a decorrere dalla data in cui sono pagati gli interessi o i canoni.
16. Lo Stato di origine rimborsa l'eccedenza di imposta ritenuta alla fonte entro un anno dalla debita ricezione dell'istanza e delle informazioni a sostegno che esso può ragionevolmente richiedere. Se la ritenuta alla fonte non è rimborsata entro detto termine, alla scadenza dell'anno in questione la società beneficiaria o la stabile organizzazione beneficiaria ha diritto agli interessi sull'imposta rimborsata, il cui tasso corrisponde al tasso d'interesse nazionale applicabile a casi analoghi ai sensi della legislazione nazionale dello Stato d'origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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