Art. 9
Scambio automatico di informazioni
In vigore dal 3 giu 2003
1. L'autorità competente dello Stato membro dell'agente pagatore comunica le informazioni di cui all' all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.
2. La comunicazione di informazioni è automatica e ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante l'anno.
3. Le disposizioni della direttiva 77/799/CEE si applicano allo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva, a condizione che le disposizioni della presente direttiva non vi deroghino. Tuttavia, l' della direttiva 77/799/CEE non si applica alle informazioni da fornire a norma del presente capitolo.
Capitolo III Disposizioni transitorie
Storico versioni
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