Art. 4 · Definizione dell'agente pagatore

Art. 4

Definizione dell'agente pagatore

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Ai fini della presente direttiva, per «agente pagatore» si intende qualsiasi operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo, sia esso il debitore del credito che produce gli interessi o l'operatore incaricato dal debitore o dal beneficiario effettivo di pagare gli interessi o di attribuire il pagamento degli interessi. 2.   Un'entità stabilita in uno Stato membro alla quale sono pagati interessi o alla quale è attribuito un pagamento di interessi a vantaggio del beneficiario effettivo è anch'essa considerata un agente pagatore all'atto stesso di tale pagamento o di tale attribuzione di un pagamento. La presente disposizione non si applica se l'operatore economico ha motivo di ritenere, sulla scorta di elementi probanti ufficiali presentati dall'entità, che: a) essa sia una persona giuridica, ad eccezione delle persone giuridiche di cui al paragrafo 5; o b) i suoi profitti siano soggetti ad imposta secondo le disposizioni generali in materia di tassazione delle imprese; o c) essa sia un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE. Un operatore economico che paga o attribuisce interessi ad una tale entità stabilita in un altro Stato membro e considerata un agente pagatore ai sensi del presente paragrafo comunica la denominazione e l'indirizzo dell'entità, nonché l'importo totale degli interessi pagati alla stessa o ad essa attribuiti, all'autorità competente del proprio Stato membro di stabilimento, che trasmetterà queste informazioni all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento dell'entità. 3.   L'entità di cui al paragrafo 2 può scegliere tuttavia di essere trattata ai fini della presente direttiva come un OICVM di cui al paragrafo 2, lettera c). L'esercizio di tale opzione forma oggetto di un certificato rilasciato dallo Stato membro di stabilimento dell'entità e trasmesso da quest'ultima all'operatore economico. Spetta agli Stati membri stabilire le norme dettagliate di questa opzione per le entità stabilite sul loro territorio. 4.   Se l'operatore economico e l'entità di cui al paragrafo 2 sono stabiliti nello stesso Stato membro, tale Stato membro prende i provvedimenti necessari per far sì che l'entità si conformi alle disposizioni della presente direttiva quando agisce in qualità di agente pagatore. 5.   Le persone giuridiche cui non si applica il paragrafo 2, lettera a), sono le seguenti: a) in Finlandia: avoin yhtiö (Ay) et kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag et kommanditbolag; b) in Svezia: handelsbolag (HB) et kommanditbolag (KB).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2003:48:oj#art-4