Art. 2 · Definizione del beneficiario effettivo

Art. 2

Definizione del beneficiario effettivo

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Ai fini della presente direttiva, per «beneficiario effettivo» si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa dimostri di non aver percepito tale pagamento a proprio vantaggio o che non le sia stato attribuito, ossia: a) agisce come agente pagatore ai sensi dell', paragrafo 1; oppure b) agisce per conto di una persona giuridica, di un'entità i cui profitti sono soggetti ad imposta in base ai regimi generali di tassazione delle imprese, di un OICVM autorizzato ai sensi della direttiva 85/611/CEE o di un'entità di cui all', paragrafo 2 della presente direttiva e, in quest'ultimo caso, comunica denominazione e indirizzo di tale entità all'operatore economico che effettua il pagamento di interessi e quest'ultimo trasmette quindi tali informazioni all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito; oppure c) agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo a norma dell', paragrafo 2. 2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, e non è menzionata né alla lettera a), né alla lettera b) del paragrafo 1, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo a norma dell', paragrafo 2. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.
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