Art. 15 · Titoli di credito negoziabili

Art. 15

Titoli di credito negoziabili

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Durante il periodo transitorio di cui all', ma sino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti ai sensi della direttiva 80/390/CEE (7) o dalle autorità di paesi terzi all'uopo responsabili, non sono considerati crediti ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data. Tuttavia, se il periodo transitorio di cui all' si prolunga oltre il 31 dicembre 2010, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi solo ai titoli di credito negoziabili: — che contengono clausole di lordizzazione («gross-up») e rimborso anticipato, e — per i quali l'agente pagatore di cui all' è stabilito in uno Stato membro che applica la ritenuta alla fonte di cui all', e tale agente pagatore versa gli interessi o attribuisce il pagamento di interessi direttamente a un beneficiario effettivo residente in un altro Stato membro. Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da un governo o da un ente collegato, che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, come definito nell'allegato, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente non contemplato dal secondo comma viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, solo i titoli emessi in occasione di tale riapertura si considerano un credito ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). 2.   Nessuna disposizione del presente articolo osta a che gli Stati membri applichino, in conformità alla loro legislazione nazionale, imposte sui redditi prodotti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1. Capitolo IV   Disposizioni varie e finali
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