Art. 12 · Ripartizione del gettito fiscale

Art. 12

Ripartizione del gettito fiscale

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell', paragrafo 1 trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo degli interessi. 2.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte ai sensi dell', paragrafo 5, trattengono il 25 % del gettito di tale ritenuta e trasferiscono il 75 % agli altri Stati membri nella stessa proporzione applicata per i trasferimenti effettuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. 3.   Tali trasferimenti hanno luogo al più tardi entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro dell'agente pagatore, nel caso di cui al paragrafo 1, o dell'operatore economico, nel caso di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri che prelevano una ritenuta alla fonte adottano le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema di ripartizione del gettito fiscale.
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