Art. 11 · Ritenuta alla fonte

Art. 11

Ritenuta alla fonte

In vigore dal 3 giu 2003
1.   Durante il periodo transitorio di cui all', allorché il beneficiario effettivo degli interessi è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'agente pagatore, Belgio, Lussemburgo e Austria prelevano una ritenuta alla fonte ad un'aliquota del 15 % nei primi tre anni del periodo transitorio, del 20 % per i tre anni seguenti e del 35 % successivamente. 2.   L'agente pagatore applica la ritenuta alla fonte secondo le modalità seguenti: a) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a): sull'importo degli interessi pagati o accreditati; b) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati alle lettere in questione o tramite un prelievo di effetto equivalente a carico del beneficiario sull'intero importo dei proventi della cessione, del riscatto o del rimborso; c) nel caso di un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c): sull'importo dei redditi contemplati alla lettera in questione; d) per un pagamento di interessi ai sensi dell', paragrafo 4: sull'importo degli interessi attribuibile a ciascuno dei membri dell'entità di cui all', paragrafo 2, che soddisfano le condizioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1; e) qualora uno Stato membro eserciti l'opzione di cui all', paragrafo 5: sull'importo degli interessi annualizzati. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettere a) e b), la ritenuta alla fonte è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione. 4.   L'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell'agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario effettivo di tassare i redditi secondo la sua legislazione nazionale, fatta salva l'osservanza del trattato. 5.   Durante il periodo transitorio, gli Stati membri che prelevano la ritenuta alla fonte possono prevedere che un operatore economico che paghi degli interessi o attribuisca un pagamento di interessi a un'entità di cui all', paragrafo 2, stabilita in un altro Stato membro, sia considerato agente pagatore al posto dell'entità e prelevi la ritenuta alla fonte su tali interessi, a meno che l'entità non abbia formalmente accettato che la sua denominazione, il suo indirizzo e l'importo totale degli interessi che gli sono pagati o attribuiti, siano comunicati a norma dell', paragrafo 2, ultimo comma.
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