Art. 8
In vigore dal 9 dic 2002
L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni trasmessa all'autorità adita. La decisione di ritiro è comunicata per iscritto all'autorità adita.
CAPO III
DOMANDE DI NOTIFICAZIONE
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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