Art. 5

Art. 5

In vigore dal 9 dic 2002
1.   L'autorità adita accusa per iscritto ricezione della richiesta di informazioni entro il più breve termine e, in ogni caso, entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda. 2.   Subito dopo aver ricevuto la richiesta, l'autorità adita invita, se del caso, quella richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie cui, di regola, ha accesso.
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