Art. 31

Art. 31

In vigore dal 9 dic 2002
La Commissione comunica agli altri Stati membri i provvedimenti adottati da ciascuno Stato membro per l'applicazione della presente direttiva. Ciascuno Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva, nonché dei funzionari autorizzati ad accettare intese a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 76/308/CEE.
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