Art. 29

Art. 29

In vigore dal 9 dic 2002
Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro informa la Commissione, se possibile per via elettronica, sull'applicazione delle procedure di cui alla direttiva 76/308/CEE e sui risultati ottenuti negli anni civili precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV della presente direttiva.
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