Art. 25

Art. 25

In vigore dal 9 dic 2002
1.   L'autorità richiedente può formulare una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti allorché il recupero debba avvenire a carico di una sola persona. 2.   Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all' della direttiva 76/308/CEE è di almeno 1 500 EUR.
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