Art. 25
In vigore dal 9 dic 2002
1. L'autorità richiedente può formulare una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti allorché il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.
2. Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all' della direttiva 76/308/CEE è di almeno 1 500 EUR.
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