Art. 24
In vigore dal 9 dic 2002
Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita a quella richiedente sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita o in un'altra lingua ufficiale concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.
CAPO VI
AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA
Storico versioni
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