Art. 24

Art. 24

In vigore dal 9 dic 2002
Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita a quella richiedente sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita o in un'altra lingua ufficiale concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita. CAPO VI AMMISSIBILITÀ E RIFIUTO DELLE DOMANDE DI ASSISTENZA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2002:94:oj#art-24