Art. 22
In vigore dal 9 dic 2002
Ciascuno Stato membro designa un ufficio centrale responsabile delle comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. Tale ufficio è collegato alla rete CCN/CSI.
Se in uno Stato membro esistono più autorità incaricate di tali comunicazioni ai fini dell'applicazione della presente direttiva, l'ufficio centrale è responsabile della trasmissione di tutte le comunicazioni per via elettronica tra queste autorità e gli uffici centrali degli altri Stati membri.
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