Art. 11
In vigore dal 9 dic 2002
1. L'autorità richiedente accusa ricezione per iscritto della domanda di notificazione quanto prima e, in ogni caso, entro sette giorni dal ricevimento.
Non appena ricevuta la domanda di notificazione, l'autorità adita adotta le misure necessarie per procedere alla notificazione stessa, secondo le norme di legge vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede.
Nel rispetto del termine per la notificazione indicato nella domanda, l'autorità adita può invitare l'autorità richiedente a completare detta domanda con informazioni supplementari.
L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari cui ha accesso.
In nessun caso, l'autorità adita rimette in discussione la validità dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notificazione.
2. L'autorità adita informa immediatamente l'autorità richiedente in merito alla data dell'avvenuta notificazione non appena quest'ultima è stata eseguita. Tale comunicazione si effettua rinviando all'autorità richiedente uno degli esemplari della sua domanda con l'attestato che figura a tergo, debitamente completato.
CAPO IV
DOMANDE DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI
Storico versioni
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